Art. 1.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del citato capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte di una persona si applicano gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale».

      2. Il comma 1-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

 

Pag. 13

della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del citato capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte di una persona si applicano gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale».